Contratto di agenzia nella normativa del codice civile polacco

contratto di agenzia

Il contratto di agenzia regola i rapporti tra il preponente e l’agente il quale, agendo in nome del preponente stesso, conclude ulteriori contratti con dei clienti (agenzia rappresentativa) ovvero assiste alla loro stipulazione (agenzia intermediaria). Il modo in cui il contratto di agenzia è regolato nel codice civile polacco tutela l’interesse dell’agente mediante norme semi-imperative – molte delle disposizioni presenti nel codice possono essere modificate soltanto a favore dell’agente, assicurando in tal modo che sia titolare di diritti che non possono essere limitati contrattualmente. Inoltre, è opportuno aggiungere che il contratto di agenzia è un contratto a carattere professionale cioè concluso tra due imprenditori, basato sul principio di reciprocità.

Uno degli elementi fondamentali del contratto di agenzia è la continuità delle operazioni svolte dall’agente definite in dottrina come “molteplicità e ricorrenza delle azioni legali e fattuali svolte dall’agente nei limite dei suoi obblighi contrattuali” [Commento al Codice Civile, prof. Gniewek, 2019]. Per azioni legali svolte dall’agente si intende, per esempio, la stipulazione dei contratti in nome del preponente, mentre tra quelle fattuali possiamo individuare i casi di assistenza alla conclusione degli stessi (contatto con i clienti, fissazione di appuntamenti con i preponenti). Il criterio di continuità è importante in quanto rende possibile la distinzione tra il contratto d’agenzia e contratto a progetto, poichè per contratto che riguarda un singolo atto giuridico o materiale si intende proprio quello a progetto. Inoltre, è opportuno ricordare che ai sensi dell’art. 750 c.c. polacco (kodeks cywilny, di seguito: “k.c.”) ai contratti di prestazione dei servizi, i quali non sono regolati con norme diverse, si applicano correspettivamente le norme sul contratto a progetto, quindi qualora il contratto non dovesse soddisfare le condizioni per la fattispecie del contratto d’agenzia saranno applicate le norme sul contratto a progetto, privando l’agente della tutela prevista dal codice civile.

Forma del contratto di agenzia

La forma del contratto d’agenzia è libera, sebbene ognuna delle parti ha il diritto richiedere all’altra l’approvazione per iscritto del contenuto del contratto e delle disposizioni che lo modifichino o lo completino. La rinuncia a tale diritto è considerata nulla. Va anche sottolineato che:

  1. l’agente deve essere autorizzato a concludere contratti o ricevere dichiarazioni per conto del preponente. La procura può essere inclusa nel contratto di agenzia, tuttavia è soggetta al principio della forma di cui all’art. 99 § 1 k.c. (che corrisponde al dispositivo del art. 1392 del c.c. italiano, dunque la procura deve rispettare la forma prescritta per il contratto che deve essere concluso);
  2. lo star del credere deve essere stabilito per iscritto;
  3. la clausola di restrizione dell’attività concorrenziale dell’agente dovrebbe essere formulata per iscritto a pena di nullità, mentre l’esonero dell’agente da tale obbligo  dovrebbe essere formulato per iscritto sotto pena di prova (ad probationem).
remunerazione contratto di agenzia

Remunerazione dell’agente

Il contratto d’agenzia è un contratto a titolo oneroso, dunque all’agente spetta una retribuzione. Di solito viene determinata in maniera forfettaria dalle parti con riserva del carattere di risultato, poichè in pratica succede raramente che le parti si accordino per uno stipendio base. Quando il contratto non definisce la remunerazione dell’agente, egli ha il diritto ad una commissione (“la remunerazione, il cui importo dipende dalla quantità ovvero dal valore dei contratti conclusi”), nel caso in cui i contratti con il cliente sono stati conclusi grazie alla sua attività, oppure se sono stati conclusi con clienti da lui acquisiti precedentemente per i contratti dello stesso tipo.  L’art. 761 k.c. definisce precisamente il momento di acquisizione del diritto alla remunerazione da parte del agente e le possibilità della sua modifica da parte delle parti mediante un accordo.

Obblighi delle parti

Innazitutto, bisogna sottolineare, che il codice civile definisce in maniera imperativa il catalogo degli obblighi principali per entrambe le parti –  le disposizioni a loro contrarie saranno considerate nulle. Tra doveri dell’agente rientra:

  • fornire al preponente tutte le informazioni importanti;
  • rispettare le ragionevoli istruzioni del preponente;
  • intraprendere azioni neccessarie alla tutela dei diritti del preponente nei limite dei casi trattati.

Tra quelli del preponente invece:

  • fornire all’agente i documenti e le informazioni necessarie alla corretta esecuzione del contratto;
  • la corretta comunicazione all’agente dell’accettazione, rigetto o inadempimento del contratto da parte del cliente;
  • la notifica all’agente [se il previsto da egli numero di casi ovvero il loro valore fosse significativamente inferiore a quello che si potrebbe aspettare].

Inoltre il preponente è obbligato a presentare all’agente la dichiarazione contenente i dati sulla commissione a lui dovuta ai sensi del art. 761⁵ k.c., se ne aveva diritto.

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Diritti dell’agente

La tutela degli interessi dell’agente è garantita da altri diritti dei quali gode, ad esempio:

  • il diritto al ricevimento della commissione anche dai contratti conclusi con i clienti in seguito alla risoluzione del contratto d’agenzia nei casi particolari specificati dal codice, quando tale conclusione è un’effetto della loro attività;
  • qualora le parti non stabiliscano diversamente: il diritto al rimborso delle spese ragionevoli relative all’esecuzione del contratto, se il loro valore supera l’importo usuale nei dati rapporti;
  • il diritto al ricevimento dal preponente delle informazioni neccessarie per determinare, se l’importo della commissione ad egli dovuta è stata calcolata correttamente;
  • il diritto di pegno sui beni e titoli del preponente al fine di garantire i crediti del agente.

Un altro meccanismo per garantire gli interessi del agente è l’indennità di cui all’art. 764³-764⁵ k.c.

Attività esclusiva e limitata dell’agente

In relazione ad un particolare gruppo di clienti, ovvero a una specifica area geografia, nel contratto può essere inserita una clausola di esclusiva attività dell’agente. Sempre riferendosi ai casi di cui sopra e, inoltre, alle tipologie particolari di beni e servizi che sono oggetto del contratto può essere anche prevista una clausola che limiti l’attività concorrenziale dell’agente, in seguito alla risoluzione del contratto.  Nel caso di clausola sull’esclusiva attività, egli ha diritto ad una commissione nei limiti dell’esclusività. La limitazione dell’attività concorrenziale, invece, se viene inclusa nel contratto, deve essere imposta per un periodo limitato che non può superare 2 anni. In tal caso l’agente ha il diritto ad una somma di denaro specificata nel contratto e, se non è specificata, determinata ai sensi del art. 764⁶ § 4 k.c. Tale diritto può essere però escluso in base ad un accordo tra le parti e gli sarà negato anche nel caso in cui il contratto d’agenzia dovesse essere risolto per colpa dell’agente. Il Codice prevede la possibilità, per entrambe le parti, di essere liberate dagli obblighi derivanti dalla restrizione dell’attività concorrenziale, specificando con precisione la data e la forma delle rispettive dichiarazioni delle parti all’art. 764⁷ e 764⁸ k.c.

durata del contratto di agenzia

Durata e risoluzione del contratto di agenzia

Il contratto d’agenzia può essere stipulato sia a tempo determinato che indeterminato. Inoltre, in questo caso, il Codice prevede una tacita (silenzio-assenso) proroga del contratto, ossia l’estensione dell’efficacia del contratto di agenzia da un periodo determinato a uno indeterminato, fermo restando il suo contenuto se in seguito al termine concordato le parti continuano ad eseguirlo. Oltre alle modalità di risoluzione del contratto secondo i principi generali del Codice Civile, sono previste anche norme specifiche in materia di risoluzione del contratto di agenzia.

Per i contratti di agenzia, il codice civile prevede periodi di preavviso di legge assoluti, che possono essere solo prorogati, fermo restando che il termine fissato per il preponente non possa essere inferiore al termine fissato per l’agente e la proroga del termine per l’agente comporta la stessa estensione per il preponente.

I periodi di preavviso per un contratto di agenzia sono un mese in anticipo nel primo anno, due mesi nel secondo anno e tre mesi nel terzo e negli anni successivi.

Entrambe le parti possono risolvere il contratto di agenzia senza rispettare i termini, anche se è stato concluso per un determinato periodo, in caso di:

  • inadempimento in tutto o in parte delle obbligazioni da parte di una delle parti, fermo restando l’obbligo di risarcimento del danno subito a seguito della risoluzione del contratto;
  • il verificarsi di circostanze straordinarie.
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